E’ costituita l’Associazione di volontariato sotto la denominazione:
“ORIZZONTE SICUREZZA (0.S.)” costituita per la Regione Piemonte e la “città metropolitana” di Torino ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, il cui simbolo è rappresentato da “Famiglia che percorre una strada contraddistinta dal tricolore italiano”…….
La sede legale dell’Associazione è in Torino in Via Veglia, 44.
L’indirizzo potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione opera principalmente nell’ambito della Regione Piemonte, potendo comunque istituire dipendenze e uffici anche in altre località sia in Italia che all’estero.
L’Associazione “ORIZZONTE SICUREZZA” ha finalità esclusivamente sociali e culturali, escluso comunque qualsiasi scopo di lucro.
Al centro dell’attività dell’Associazione si pone la promozione sociale e la solidarietà.
L’Associazione è diretta ad elaborare misure e progetti sociali per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini in generale, opera nell’ambito della tutela dei diritti civili e politici, partendo dall’assunto che solo mediante la realizzazione di un’autentica sicurezza sociale e attraverso il rispetto della singola persona possa nascere una nuova coscienza nei cittadini, che sia foriera dei principi di solidarietà, rettitudine e serietà.
Non può esserci crescita economica e culturale senza le necessarie condizioni di sicurezza, legalità e serenità individuale che promanano da una rinnovata coscienza sociale per la quale la solidarietà riveste un ruolo di fondamentale importanza.
Una sicurezza che si attaglia e fa propri gli assiomi propugnati nel dettato costituzionale Italiano, dove i diritti di tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di potersi realizzare nel tessuto sociale, nel rispetto dei doveri. Una sicurezza intesa come intima essenza della democrazia, che non tende a sacrificare le libertà costituzionalmente garantite ma si pone a baluardo del principio di uguaglianza di tutti i cittadini, delle loro pari opportunità, tutelando il valore e la realizzazione della vita umana in tutte le sue accezioni.
Un impegno, quello dell’Associazione, volto a propugnare il recupero dei valori di legalità, giustizia sociale, morale e onestà impegnandosi contro l’illegalità, le sopraffazioni, la disonestà intellettuale, l’inganno, il malaffare ed il malcostume.
L’associazione persegue i seguenti scopi:
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, è articolata in dipartimenti extraeuropei, nazionali, regionali e metropolitani così denominati:
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 5 categorie di soci:
fondatori (firmano l’atto costitutivo dell’Associazione “ORIZZONTE SICUREZZA” e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo).
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo)
aderenti (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e rappresentano le diverse associazioni)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie autorizzati dal Consiglio Direttivo)
benemeriti (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è in trasmissibile.
Appartengono alle quattro categorie tutti coloro (persone fisiche e giuridiche o enti collettivi) che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere collocato compreso del domicilio cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L’ammissione è deliberata a scrutinio palese e a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
Gli associati svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento dell’associazione, né sono trasmissibili.
Gli associati devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell’anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttiva in caso di:
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Coordinatore Regionale.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; L’Assemblea può essere convocata anche tramite mezzi tecnologici moderni (e-mail, whatsapp ecc.) purché venga comunicata la ricevuta di riscontro anche tramite stesso mezzo.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo
L’assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere, sempre a maggioranza più uno dei presenti, il Presidente e su indicazione di quest’ultimo il Consiglio Direttivo e il Coordinatore Regionale; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto (con la presenza della metà più uno dei soci) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Il Consiglio Direttivo è composto da numero membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo all’atto della costituzione dell’Associazione Orizzonte Sicurezza coincide con l’Assemblea dei Soci ed è formato dai Soci Fondatori fino alla fine del mandato (5 anni) o per recessione volontaria.
Il Consiglio Direttivo può sempre essere integrato per un massimo di 25 Consiglieri per volontà dell’Assemblea, fino al raggiungimento massimo di complessivi 45 Consiglieri del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo determina e realizza le finalità del Movimento.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. ll Presidente in caso di urgenza assume l’onere di alcune scelte di natura politica-sociale, di cui ne risponde, anche senza la delibera del Consiglio il quale dovrà ratificare la scelta del Presidente quanto prima.
Il Presidente provvede a rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce e fa le veci del Presidente in riunione operative, anche con Enti o organizzazioni esterne. Qualora il Presidente non possa parteciparvi e qualora non abbiano rilevanza regionale per cui possa partecipare il Coordinatore Regionale, le scelte del Vice Presidente sono vincolate all’approvazione, anche solo orale, del Presidente. Durante l’assemblea assiste e coadiuva il Presidente.
Il Coordinatore Regionale è il punto di riferimento per tutti gli eventuali Coordinatori delle singole città che si trovano in ambito regionale. Riferisce al Presidente delle attività svolte e dello sviluppo dei progetti sociali attinenti ai fini dell’Associazione. Sostituisce e fa le veci del Presidente in riunione operative, anche con Enti o organizzazioni esterne, qualora non possa parteciparvi. Il Coordinatore Regionale in caso di urgenza assume l’onere di alcune scelte di natura politica-sociale, di cui ne risponde, anche senza la delibera del Consiglio il quale dovrà ratificare la scelta quanto prima. Delle decisioni assunte dal Coordinatore Regionale deve essere data preventiva informazione anche orale al Presidente e di cui riceverà l’autorizzazione.
Il “Tesoriere” è nominato con cadenza quinquennale dal “Consiglio Direttivo” tra i suoi membri e risponde del proprio operato al “Consiglio Direttivo” con relazioni annuali. E’ responsabile del Patrimonio dell’Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite.
Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con gli eventuali tesorieri regionali.
Il “Tesoriere” ha il compito di:
Annualmente versa agli eventuali tesorieri regionali percentuali provenienti dalle quote di iscrizione stabilite dall’ Assemblea generale dei Soci.
Di tutta la sua attività rende conto periodicamente al Presidente dell’Associazione.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.